Art. 3.

      1. L'ammontare delle spese sostenute, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, deve essere comprovato mediante opportuna documentazione, asseverata da un professionista in materia giuslavoristica, abilitato e iscritto al relativo ordine professionale, ovvero dall'associazione

 

Pag. 5

sindacale datoriale cui il datore di lavoro risulta iscritto.